La sentenza della Corte d'appello di Palermo del 2 maggio 2003 ha così testualmente deciso:
"La Corte, visti gli artt. 416, 416bis, 157 e ss., c.p.; 531 e 605 c.p.p.; in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera deI 1980, per essere Io stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza. Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p.; indica in giorni novanta il termine entro il quale verranno depositate le motivazioni della sentenza. Palermo, lì 2 maggio 2003."
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La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di cassazione sia dalla Procura della Repubblica che dal sen. Andreotti. Il 15 ottobre 2004 la Corte ha rigettato le impugnazioni, confermando la sentenza della Corte d'appello di Palermo e condannando il sen. Andreotti al pagamento delle spese processuali.
Leggi la sentenza n. 49691/04 della Corte di cassazione